lunedì 4 aprile 2011

Il sangue dei vinti

Il libro di Giampaolo Pansa "Il sangue dei vinti" del 2003 è ancora oggetto di polemica. Lo è stato tempo fa in questo blog d'opinione, e recentemente mi è capitato di leggerne qui.

Non saprei dire nel caso specifico del primo blog che ho citato, ma la mia impressione è che spesso chi ne dibatte, cosciente o meno di ciò, parta dai propri assunti ideologici, da tradizioni politiche o financo da esperienze, dolorose o meno, di famiglia. Ne consegue che è difficile forzarsi a dare un giudizio obiettivo, e che -ancora peggio- in molti si sono fatti un'idea del libro senza neppure averlo letto, ma basandosi sulle innumerevoli recensioni e giudizi (tutti di parte, vedi sopra) che si trovano in rete.

Fatti veri o falsi?

Io il libro l'ho letto. È una divulgazione senza pretese di alta letteratura o di accademia di fatti sino a quel momento sostanzialmente ignorati dalla storiografia. Ed è lo stesso Pansa a premetterlo nelle pagine iniziali del libro. Dunque chi l'ha letto non dovrebbe obiettare né l'assenza della citazione delle fonti a piè di pagina né altre cose che non ne fanno un libro di storia. Ad ogni modo, comunque la si pensi, lo stesso Pansa, allorché fu criticato per quei motivi da vari docenti universitari di materie storiche, li sfidò pubblicamente, loro e i loro assistenti, a trovarci delle inesattezze. La sfida non venne raccolta, pertanto si può affermare che nessuno sinora ha potuto sbugiardarlo.

Una rappresentazione distorta del contesto?

Viene poi detto che Pansa faccia iniziare la storia il 25 aprile 1945, ignorando fatti precedenti di opposta e analoga, se non peggiore, crudeltà. E che la conseguenza di ciò sia una sostanziale falsificazione della storia. Ma anche qui osservo che il libro di Pansa all'inizio di ogni capitolo racconta di quali colpe le vittime delle vendette si fossero macchiate. E oltre a ciò Pansa racconta cosa era successo in precedenza nelle zone in cui avvennero quei fatti. E che il fascismo fosse un regime è cosa nota. Così come è cosa nota la guerra e gli orrori che aveva portato.

Ogni avvenimento storico è il seguito di un avvenimento precedente che ne è il presupposto necessario. Pertanto obiettare che il libro di Pansa sarebbe scorretto perché inizia a narrare i fatti del 1945 omettendo quelli degli anni precedenti è un po' come dire che un libro sull'olocausto sarebbe scorretto se non trattasse anche dei fatti storici che portarono all'antisemitismo. Così non si dovrebbe parlare delle Fosse Ardeatine senza includere Via Rasella, né di Via Rasella senza parlare dell'occupazione tedesca, la quale non potrebbe essere trattata senza menzionare l'otto settembre, e così via fino alla notte dei tempi.

Al che qualcuno potrebbe obiettare che l'antisemitismo non può essere una giustificazione dell'olocausto. Il che è verissimo, così come è vero che il fascismo non giustifica le successive vendette. Oppure le giustifica? Allora occorre che chi brandisce l'argomento della necessità di contestualizzare quei fatti abbia il coraggio di ammettere esplicitamente ciò che esso implicitamente postula, cioè che le violenze fasciste, la guerra e l'occupazione tedesca avrebbero giustificato le successive vendette partigiane.

E l'idea per cui gli eccidi debbano essere contestualizzati va in crisi quando si nota che a compierli furono solo i partigiani rossi, e non quelli bianchi (i cattolici), verdi (Giustizia e Libertà) o azzurri (i liberali). E che anzi i partigiani rossi uccisero partigiani di altri colori (e non viceversa).

Ma allora occorre scegliere: o quei fatti sono avvenuti e possono essere narrati senza che Pansa si becchi l'epiteto di revisionista, dato che il contesto precedente li giustificherebbe, oppure quelle di Pansa sono ricostruzioni parziali, incomplete, da dilettante, senza fonti chiare, e il suo libro falsificherebbe sostanzialmente la storia. Ma come ho detto, sinora nessuno storico è riuscito a smontare il libro.

La vera questione dei libri di Pansa che agita il dibattito non è il loro contenuto, ma il fatto che i libri hanno avuto un grande successo di vendite e che l'autore ha un curriculum "rispettabile" (un giornalista che ha scritto a lungo su Repubblica e L'Espresso), che impedisce che il giudizio si limiti al dito e non alla luna. Se a scriverli fosse stato un reduce della Repubblica di Salò (come in passato avvenne) quasi nessuno se li sarebbe filati. E chi lo avesse fatto avrebbe indicato il dito, dicendo che era il dito di un fascista.

Detto questo, io ne consiglio la lettura. Perché i fatti narrati sono realmente avvenuti e non devono essere censurati, neanche per convenzione tacita. Altrimenti se la cultura della resistenza si deve basare sullo zittire gli avversari, sul negare i fatti imbarazzanti, sul fare dei partigiani un'agiografia ipocrita, ci troviamo davanti a un male simile a quello che la resistenza stessa ha combattuto. E purtroppo quello è il problema di fondo che Pansa ha scoperchiato.

venerdì 1 aprile 2011

Così non si fa

Questa è un'ingerenza. Leggo su Repubblica che Napolitano "chiama al Quirinale tutti i capigruppo e senza giri di parole gli spiega che così non si può andare avanti." L'articolo continua dicendo che Napolitano avrebbe convocato i capigruppo parlamentari "rispettando il suo ruolo istituzionale. Non vuole forzature. Tant'è che prima di tutto avverte il suo interlocutore diretto a Palazzo Chigi: Gianni Letta."

Certi articoli, certi comportamenti, così come certi non comportamenti da parte dei capigruppo, che accettano quest'atto d'imperio del titolare ultimo del potere esecutivo, ancorché solo formale, senza mandare pubblicamente Napolitano a quel paese, magari ricordandogli che lui può convocare il presidente del consiglio, ma non può certo permettersi di convocare membri del parlamento, fanno cascare le braccia.

In soldoni il nostro sistema istituzionale prevedeva il Re quale titolare del potere statale. Successivamente fu istituito il Parlamento quale organo con cui il Re doveva fare i conti (leggasi: ottenerne la fiducia ed eseguire le leggi da questo deliberate) per poter governare. Oggi la figura del Re è stata sostituita da quella del Presidente della Repubblica, che altro non è che un monarca repubblicano.

Se il Presidente della Repubblica convoca i capigruppo, sempre detto in soldoni, avviene che il capo supremo del potere esecutivo convoca i capi del potere legislativo. Non a caso la Costituzione stabilisce che Presidente e Parlamento possono interloquire mediante lo strumento del "messaggio alle camere".

Invece leggo che Letta "viene informato della intenzione di svolgere una "ricognizione diretta". Una procedura "istituzionale" ma inevitabile". No, la procedura non è "istituzionale e né è inevitabile. Di evitabile c'è solo il comportamento di Napolitano.

Oh, intendiamoci, invitare Cicchitto e colleghi a prendere un tè al Quirinale non è reato. Ma di strappo in strappo si finisce per rendere i confini istituzionali molto grigi, quando invece le cose devono essere bianche o nere. Si creano precedenti che un giorno potrebbero essere citati per sostenere cose inaccettabili.

Sarebbe stato opportuno che Cicchitto (e colleghi) avesse avuto i coglioni (nel senso degli attributi e non in quello dei cittadini del presente 'stan) di ricordare a Napolitano di stare al proprio posto, e di non interferire nella dialettica parlamentare, che sarà di certo parecchio, anche troppo, animata in questi giorni, ma che è DE-MO-CRA-ZIA.

giovedì 24 marzo 2011

Come vincere il referendum sul nucleare

Il governo teme che la gente, sull'onda dell'emotività causata dalle esplosioni nella centrale atomica di Fukushima, vada a votare in massa ai referendum, facendo scattare il quorum, e che voti "sì".

È di questi giorni il tentativo di metterci una pezza decretando una moratoria di un anno sul nucleare.

Ma ciò potrebbe non bastare: il referendum si terrà ugualmente, e i sondaggi dicono che la gente, fino ad ieri favorevole al nucleare, oggi è in maggioranza contraria, perché spaventata.

Che fare allora?

La soluzione ce la potrebbe offrire in questi giorni la cancelliera tedesca Merkel, che ha proposto l'embargo sul petrolio libico. Se passasse, l'Italia sarebbe il paese importatore che più ne verrebbe danneggiato, dato che metano e petrolio libico costituiscono una percentuale significativa dei nostri approvvigionamenti energetici. Oltre a ciò, l'embargo con ogni probabilità provocherebbe un aumento del prezzo del petrolio.

Quindi basta che l'Italia faccia in modo che la proposta passi, a livello europeo e a livello ONU. Non ci vorrà molto: basterà non opporsi più di tanto. A quel punto l'embargo sarà cogente anche per noi.

E qui viene il bello: il governo, al fine di limitare i danni all'economia nazionale, dovrebbe fare in modo che i conseguenti aumenti sulle bollette elettriche e del gas nonché l'aumento della benzina vengano contenuti. Come? Semplice: razionandone il consumo. Ovvero, programmando dei black out elettrici, riducendo per decreto a 17 gradi la temperatura nelle case e negli uffici riscaldati a gas, e limitando la quantità di benzina destinata al consumo privato (per esempio come negli anni 70, quando gli automobilisti erano obbligati a lunghe code ai distributori).

Davanti a tutto ciò il governo dovrà dire pubblicamente che la colpa è di chi ha spinto per la guerra e l'embargo alla Libia e del fatto che in Italia non abbiamo l'energia nucleare. Che se l'avessimo non ci sarebbero stati i razionamenti e i black out. Come dargli torto?

Qualora venisse fatto ciò i cittadini del Coglionistan il giorno del referendum soppeserebbero le loro paure giapponesi contro la concreta inconvenienza dei black out, del freddo in casa e delle code che hanno dovuto fare ai distributori. Che dite, il nucleare vincerebbe coll'80% o col 90%?

domenica 13 marzo 2011

La riforma della giustizia: così cambierà la Costituzione?

A chi giudica la proposta di riforma della Costituzione sulla base di idee preconcette (dell’uno e dell’altro schieramento), quest’articolo offre la possibilità di leggerne direttamente il testo così come cambierebbe se la riforma fosse approvata e di giudicare con la propria testa. Le parti tracciate sono ovviamente quelle abolite e quelle in rosso le nuove norme. Buona lettura.



Art. 87
Il Presidente della Repubblica (…) Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Parte seconda
Ordinamento della Repubblica

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
LA GIUSTIZIA

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
Gli organi

Art. 101La giustizia è amministrata in nome del popolo.I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. La giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
I magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri.
La legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.
L’ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell’ordinamento giudiziario che ne assicurano l’autonomia e l’indipendenza.

Art. 104-bis
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.

Art. 104-ter
Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.

Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri.
I Consigli superiori non possono adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione.

Art. 105-bis
I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano alla Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente.
La Corte di disciplina si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri.
I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pubblici ministeri.
I componenti eletti dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
I componenti eletti dai giudici e dai pubblici ministeri sono scelti, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive  categorie.
La Corte di disciplina elegge un presidente tra i componenti designati dal Parlamento e ciascuna sezione elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri della Corte di disciplina durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né ricoprire uffici pubblici.
La legge assicura l’autonomia e l’indipendenza della Corte di disciplina ed il principio del giusto processo nello svolgimento della sua attività.
Contro i provvedimenti adottati dalla Corte di disciplina è ammesso ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.

Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari
per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. In caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia i Consigli Superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, spettano al Ministro della giustizia la funzione ispettiva, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine.
 


Sezione II
Norme sulla giurisdizione
La giurisdizione

Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l’appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge.Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. L’ufficio del pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Sezione II-bis
Responsabilità dei magistrati

Art. 113-bis
I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.
La legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale.
La responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato.

venerdì 28 gennaio 2011

In un paese normale si sarebbe già dimesso

Quante volte abbiamo letto la frase che dà il titolo a questo post? Ovviamente sapete già a cosa esso allude, ma lo scopo di quest'articolo è invece di mostrare l'errore concettuale che sta alla base di quell'affermazione.
È vero, tutti sappiamo che quando un politico, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Scandinavia, o in un qualsiasi paese che colpisca l'immaginario dell'Italiano che sogna di vivere in paesi ricchi e avanzati, viene beccato in comportamenti moralmente scandalosi, ancorché giuridicamente leciti, la sua carriera politica viene stroncata e nella quasi totalità dei casi si dimette dall'incarico che ricopre.
Il problema è che quest'automatismo (scandalo > dimissioni) è solo un'abbreviazione, che nasconde dei passaggi per noi Italiani necessari a capire il vero meccanismo e a capire la ragione per cui ciò non si verifica anche da noi.
Quando un politico anglosassone viene coinvolto in uno scandalo in realtà di per sé non accade un bel nulla. E non ne vengono chieste le dimissioni per quel motivo. S'innesca invece un meccanismo.
In primo luogo l'opinione pubblica è portata a credere a chi muove l'accusa. Da noi invece chi accusa (che sia un magistrato, un giornale o un partito avverso) è sospettato di muovere quelle accuse per partigianeria politica. Ciò incrina, in misura variabile a seconda dei casi, l'autorevolezza dell'accusa.
In secondo luogo all'estero la competizione politica è molto più serrata che da noi, dove gli schieramenti sono ancora molto ideologizzati, e dove la politica è uno scontro di trincea fra fazioni con visioni della società molto diverse fra loro. Pertanto uno scandalo all'estero muove il consenso quel tanto da determinare la certa sconfitta alle successive elezioni del politico in questione. La conseguenza di ciò è che il politico ne prende atto (da solo, o saranno i suoi danti causa a convincerlo).
Da noi le cose sono andate così nel caso di Piero Marrazzo: l'accusa era credibile, e le elezioni regionali, già sul filo del rasoio, rischiavano (come poi è accaduto) di finire male. Pertanto il PD ha fatto capire a Marrazzo che non solo non l'avrebbero ricandidato, ma che lo avrebbero pubblicamente scaricato se non si fosse dimesso da solo. E Marrazzo ha ubbidito. In realtà il meccanismo era chiarissimo per entrambe le parti che non c'è stato neanche bisogno di chiedere le dimissioni, e Marrazzo si è fatto da parte spontaneamente.
Il caso di Berlusconi è diverso. In primo luogo perché l'accusa non ha l'autorevolezza di cui sopra, ma soprattutto perché (vedi il secondo punto) gli Italiani mettono altre priorità prima della pulizia del politico, e -se del caso- lo rivotano turandosi il naso. Pertanto, se i sondaggi continuano a dare il consenso a Berlusconi, egli non ha nessuna ragione per dimettersi.

giovedì 9 dicembre 2010

La più ampia maggioranza mai vista nella storia repubblicana

Da tempo circola sulla stampa (e sui blog che la rilanciano) una leggenda metropolitana: quella che lo schieramento di centro-destra uscito dalle urne godrebbe della più ampia maggioranza in parlamento che ci sia mai stata nella storia della repubblica.

A titolo d'esempio, questa leggenda è stata ultimamente rilanciata da Marco Travaglio ("oggi, se cade il governo, è colpa di B. che non ha saputo governare con la più ampia maggioranza mai vista nella storia repubblicana") e da Matteo Renzi ("questo era il governo con la maggioranza più ampia della storia della repubblica italiana, perché dopo le elezioni del 2008 c'erano cento parlamentari di differenza; che cosa sia successo è un problema loro").

100 parlamentari di margine? È una balla
Renzi, nella sua dichiarazione al TG7 parla di una differenza di cento parlamentari. Evidentemente fa la somma di deputati e senatori della maggioranza, e li confronta con il numero degli eletti nelle liste del PD e dell'Italia dei Valori. Ragionamento doppiamente scorretto. In primo luogo perché sommare deputati e senatori non vuol dire nulla, dato che Camera e Senato votano separatamente, e quindi occorre vedere quale sia l'effettiva maggioranza in ciascuno dei due rami del parlamento. In secondo luogo perché non tiene conto che in parlamento siedono altri 46 parlamentari, quasi tutti dell'UDC, che sono anch'essi all'opposizione a pieno titolo.

La realtà è che nella legislatura attuale Berlusconi, all'indomani delle elezioni poteva contare su 518 parlamentari: 344 deputati e 174 senatori. Quindi ad ogni votazione aveva una maggioranza rispettivamente di soli 28 seggi alla Camera e 16 al Senato. Non a caso basta che alla Camera una trentina di finiani votino con l'opposizione per mandare sotto il governo.

Per riassumere e chiudere la penosa bugia basti la considerazione che alla Camera il centro-destra ha ottenuto, in virtù del premio di maggioranza, lo stesso numero di seggi che aveva ottenuto l'Unione nel 2006. Al Senato viceversa i 16 seggi di scarto sono un margine più ampio dei dei 2 (più i senatori a vita) su cui poteva contare Prodi.

Ma almeno è la più ampia nella storia della repubblica?
Nemmeno quest'affermazione è vera. Ce ne sono state di più ampie in passato. Questa volta, per semplificare, sommiamo pure deputati e senatori.
Come abbiamo visto nel 2008 la loro somma fa 518. Nel 2001 fu di 544. Dal 1979 al 1992 il pentapartito ebbe nelle quattro legislature in cui regnò rispettivamente 556, 548, 554 e 531 parlamentari. Nel 1976 quei cinque partiti ebbero 534 parlamentari. Se ad essi sommiamo i 343 parlamentari del PCI con cui fecero la maggioranza di solidarietà nazionale arriviamo a 877. Che fu, per riciclare le parole del catto-comunista Renzi, quella sì la maggioranza più ampia della storia della repubblica italiana. 

Conclusioni
La verità è che i sinistri hanno messo in giro questa balla per due motivi. Il primo è che siccome nelle legislature in cui hanno governato disponevano di maggioranze inferiori (ma pur sempre di maggioranze, ancorché quella al Senato nel biennio 2006-2008 fosse risicata), cercano di scaricare sull'esiguità dei numeri la responsabilità di ciò che essi stessi implicitamente riconoscono di non essere riusciti a fare. Il secondo è che così dicendo creano un falso sillogismo per il quale "ampia maggioranza = possibilità di approvare qualsiasi legge = possibilità di raggiungere qualsiasi obiettivo = assenza di scuse in caso di fallimento". Ovviamente il ragionamento è fallace, ma per capirlo i sinistri dovrebbero capire l'abc della democrazia rappresentativa.

giovedì 2 dicembre 2010

Lettera aperta a Benedetto Della Vedova

Se potessi inviare un commento a quanto Benedetto Della Vedova -deputato che stimo- ha scritto sul suo blog, dove i commenti sono attualmente disabilitati, gli scriverei quanto segue.

Egli ha detto che:
  1. chi il 14 dicembre voterà la fiducia al governo Berlusconi in realtà innescherà il processo che porterà alle elezioni anticipate;

  2. viceversa chi voterà la sfiducia, pur aprendo la crisi di governo, determinerà un processo politico che porterà a un nuovo governo, e quindi alla prosecuzione della legislatura, "a partire dalla maggioranza di centro destra" (qualsiasi cosa ciò significhi).
Entrambe le affermazioni sono degne di nota.

La prima lo è perché conferma quanto da me sostenuto: cioè che il potere di diritto di sciogliere il parlamento è del presidente della repubblica, ma quello di fatto è -e deve essere- del capo del governo purché abbia la fiducia delle camere.

E di certo non è un potere del parlamento. Infatti, secondo chi sostiene il dovere del presidente della repubblica di verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare e -se vi è- di adeguarsi al suo volere, queste votando la fiducia impedirebbero a Napolitano di accordare poi a Berlusconi le elezioni anticipate.

Quindi, qualora il governo ottenga la fiducia, mi attendo che Benedetto Della Vedova non contesti la richiesta di Berlusconi di andare ad elezioni anticipate ed il suo eventuale accoglimento da parte di Napolitano, sulla base che ci sarebbe in parlamento una maggioranza alternativa.

Passiamo alla seconda affermazione. Se Della Vedova è sincero nel chiedere un nuovo governo con maggioranza di centro destra, esso rifletterà di nuovo gli attuali rapporti di forza: sarà sostenuto da 235 deputati del PDL, 59 della Lega, 36 di FLI, nonché da qualcuno oggi iscritto al gruppo misto. Numeri analoghi al Senato. Per cui i finiani non otterrebbero niente di più rispetto ad ora.

Forse però Della Vedova prefigura una nuova maggioranza di centro destra che parta dall'attuale e che arrivi non si sa dove. Si può immaginare che intenda includervi i neo alleati terzopolisti: l'UDC e magari l'API di Rutelli. Ma anche in questo caso, anche qualora nascesse, essa non muterebbe gli attuali rapporti di forza. Anzi, con l'ingresso dei centristi FLI perderebbe il suo esclusivo potere di ricatto sul governo.

Per farla breve: senza Berlusconi, fintanto che potrà contare su almeno 40 deputati o 20 senatori a lui fedeli, non nasce nessun nuovo governo di centro destra. E allora perché fare cadere l'attuale se si punta a un governo fotocopia e a reiterare l'impegno sui cinque punti?

Vi è anche la possibilità che l'espressione "a partire dalla maggioranza di centro destra" significhi qualcos'altro. Cioè una maggioranza con parte del centro destra (FLI e MPA) ma senza Berlusconi. Detto in parole semplici: il ribaltone.

Quale che sia, è evidente che Della Vedova sta partecipando a delle manovre di palazzo poco trasparenti, con giochi di parole in politichese e sulla testa degli elettori.

Che la Gabina elettorale gli sia lieve.