C'è chi stigmatizza coloro, fra i quali c'è chi scrive, che hanno criticato la sentenza della corte costituzionale prima di conoscerne le motivazioni. Benché il rilievo sia formalmente corretto, nella sostanza, a meno che la corte non ci stupisca tirando fuori un improbabile motivo d'incostituzionalità a sorpresa, cioè che sino ad ora non era stato previsto da nessuno, i motivi addotti sono o noti (basta rifarsi al dibattito - tutto ideologico - contro il porcellum) o desumibili dal ricorso che ha portato alla sentenza.
E allora
andiamo a leggerlo questo ricorso. Questo ne è, per quanto riguarda il premio di maggioranza, il passaggio chiave:
La normativa denunciata è quindi viziata di illegittimità costituzionale perché consente che le maggioranze non siano genuina espressione del voto espresso dal corpo elettorale, ma che si formino in base all’attribuzione di un premio secondo un criterio arbitrario, irrazionale e casuale (assenza di una soglia minima di suffragi).
Questo sistema viola il principio di cui all’articolo 48 della Costituzione dell’eguaglianza anche sostanziale del voto, in base al quale non può darsi valore o peso diverso ad un voto a seconda del risultato elettorale, e può premiare formazioni politiche sebbene siano meno rappresentative con grave distorsione della volontà degli elettori, della rappresentanza politica e dell’assetto e del funzionamento delle Camere.
In parole semplici viene detto che siccome la Costituzione stabilisce il principio di uguaglianza dei cittadini anche quando votano alle elezioni, detto principio verrebbe rispettato solo se tutti i voti venissero tradotti in seggi in misura eguale, cioè secondo il principio della rappresentanza proporzionale. Per cui se una legge elettorale si distacca da detto principio, quanto più se ne distacca, tanto più essa è incostituzionale.
Che dei ricorrenti di sinistra (tale si è definito l'Avv. Bozzi), e quindi per formazione ideologica influenzati dal positivismo di tradizione europea continentale e viceversa assai digiuni del pensiero liberal-conservatore di matrice anglosassone, facciano questi ragionamenti non stupisce. Stupisce che una corte costituzionale di un paese occidentale li faccia propri.
Perché sostenere, come hanno fatto i ricorrenti, che il premio di maggioranza, siccome non è subordinato a una
soglia minima di suffragi, allora sarebbe
arbitrario, irrazionale e casuale è un ragionamento che non sta in piedi. Supponiamo infatti che la legge preveda una soglia minima. Quale? Il 40% andava bene? E perché chi raggiunge il 40% sarebbe degno di vedere la sua rappresentanza in parlamento salire al 55% a scapito del 60% degli elettori che invece vedrebbe la sua rappresentanza scendere al 45%? Non sarebbe anche quello un
criterio arbitrario, irrazionale e casuale?
E poi perché sarebbe legittimo dare la maggioranza assoluta dei seggi a chi vincesse col 40%, mentre sarebbe legittimo negarla a chi vincesse col 39%? Ovvero perché stabilire la soglia a quota 40? E se invece ci fosse stata una soglia al 30%? O al 25%? Perché una soglia più bassa sarebbe troppo bassa? In base a cosa stabiliamo questa soglia minima?
Il problema alla base è che una legge o si ispira al principio della rappresentanza proporzionale oppure si ispira al principio maggioritario dell'indicazione, sia pure indiretta, di chi governa e di chi sta all'opposizione. Ma se il sistema è ispirato a questo secondo tipo (e il porcellum, ancorché, come spesso accade, fosse un mix delle due ispirazioni, prevalentemente lo era) allora non ha alcun senso rimproverargli di non ispirarsi all'altro!
Diciamolo in parole ancora più semplici:
dire che un premio di maggioranza è arbitrario, irrazionale e casuale se non è subordinato a una soglia minima di suffragi equivale a dire che un sistema maggioritario è incostituzionale se non corrisponde al risultato che si avrebbe avuto con la proporzionale. Ma lo scopo del maggioritario è proprio quello di alterare il risultato che altrimenti si avrebbe avuto con la proporzionale!
E quindi si ritorna alla considerazione che ho già fatto: la corte costituzionale ha interpretato la carta secondo l'impostazione ideologica dei suoi membri, e in base a essa ha proibito il maggioritario in Italia. Quello che il 75% degli Italiani scelsero nel referendum Segni-Pannella del 1993. Siamo alla restaurazione della prima repubblica.