Art. 4
Ingresso nel territorio dello Stato
1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. (...)
3. (..) l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. (...)
Art. 8
Respingimento
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato. (...)
Art. 12
Esecuzione dell'espulsione
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perche' occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con i ministri per la Solidarieta' sociale e del Tesoro.
È la famigerata legge Bossi-Fini? No, è la Legge 6 marzo 1998, n. 40, detta Turco-Napolitano.
È scattata la moda collettiva del volere abolire la legge Bossi-Fini. L'idea (sbagliata) è che ciò impedirebbe il ripetersi di tragedie come quella di Lampedusa.
Nulla di tutto ciò: quelle tragedie accadono, perché quella gente cerca di venire in Italia senza visto, anche turistico, che i nostri consolati comunque non concederebbero. Quindi se si vuole impedire che gli immigranti clandestini facciano il viaggio in barconi non sicuri occorre che possano fare il viaggio con dei normali mezzi di trasporto (navi o aerei di linea). Ma per farlo occorre o abolire l'obbligo del visto oppure rilasciare visti senza limiti. Cioè abolire la Turco-Napolitano.
Quindi per prevenire i naufragi dei barconi occorre semmai abolire la regolamentazione dell'immigrazione e non il reato di ingresso clandestino.
Occorre uscire da Schengen, e occorre prepararsi a un aumento dell'immigrazione dal terzo mondo. Occorre prepararsi a un aumento della piccola criminalità, a un aumento del numero di mendicanti e venditori abusivi di cianfrusaglie e lavavetri agli incroci. Occorre altresì accettare il dumping salariale che i nuovi poveri imporranno ai meno abbienti che già sono nel paese allorché faranno loro concorrenza nel mercato del lavoro.
È facile prevedere che, dopo che si verificheranno queste conseguenze, la tristezza di fronte alle immagini dei morti di Lampedusa scomparirà, e i coglioni torneranno a chiedere la regolamentazione dell'immigrazione. Ovviamente, allora come ora, senza sapere di cosa parlano.
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